Revisioni auto e moto

OBBLIGO DELLA REVISIONE NEL 2010

 

 

 

CHI            - tutti i veicoli immatricolati per la prima volta entro l’anno indicato nella prima colonna della tabella;
                  - tutti i veicoli già revisionati o collaudati (art. 75) negli anni indicati nella seconda colonna della tabella.
QUANDO    - entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione
                    (se da revisionare per la prima volta);
                 - entro il mese corrispondente alla data dell’ultima revisione o collaudo.
CATEGORIE DI VEICOLI
1^
IMMATRICOLAZIONE
REVISIONATI
O COLLAUDATI
MOTOVEICOLI
Ciclomotori, motocicli e motocarrozzette (2)(*)
2006
2008
Motocarri, motov. uso spec. o per trasp. spec. (3) (*)
2006
2008
Motoveicoli di piazza o di noleggio con cond. (+) (*)
2009
2009
Quadricicli (*)
2006
2008
AUTOVEICOLI
Autovetture ad uso privato (*)
2006
2008
Autoveicoli ad uso promisquo
2006
2008
Autocaravan di massa compl. non sup. 3,5 T (1) (*)
2006 (#)
2008
Autocarri, Autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specif. di massa compl. non superiore a 3,5 T. (*)
2006
2008
Autoveicoli di massa compl. sup. a 3,5 T (+)
Bus fino a 16 p. compr. cond. e m. non sup 3,5 T. (*) (+)
Bus oltre 16 posti compreso conducente (+)
Autoambulanze (*) (+)
Autovetture di piazza o di noleggio con cond. (*) (+)
2009
2009
RIMORCHI
Rimorchi di massa compl. non superiore a 3,5 T.
(obbligo previsto dalla circolare del D.T.T. n° 31/99/MOT del 2.12.1999)
2006 (#)
2008
Rimorchi di massa compl. superiore a 3,5 T. (+)
2009
2009
(*) Possono essere revisionati anche presso centri privati autorizzati.
(+) Se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione con mod. 2100 registrato da un ufficio M.C.T.C. o attestazione di prenotazione rilasciata da un centro privato autorizzato.
(#) I veicoli immatricolati negli anni antecedenti al 1996 che non hanno effettuato la prescritta revisione negli scorsi anni, oltre a conservare l’obbligo della revisione, sono sanzionabili se circolano.
(1) Per gli autoveicoli ad uso speciale campeggio non classificati “autocaravan” ma in possesso dei requisiti di cui alla Legge n° 38/82 e al D.M. 28.05.85 deve richiedersi il duplicato per adeguamento; per quelli immatricolati prima del 24.07.1985, è possibile richiedere una riclassifica con visita.
(2) Se immatricolati entro il 1963 (D.M. 08.10.70)dovevano essere revisionati entro il 31.05.1972.
(3) Se immatricolati entro il 1985 o revisionati entro il 1987 dovevano essere revisionati entro il 1991. N.B. I carrelli appendice vanno sottoposti a revisione con il veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.